Dicono che novembre sia un mese triste.
Per i precari, invece, si tratta di un Natale anticipato!
Ieri, 26 novembre 2014 è
arrivata la sentenza resa nella cause riunite C-22/13, C da 61/13 a
63/13 C-418/13 (per leggere il testo integrale clicca qui) con la quale la Corte di Giustizia Europea ha scolpito
l'illegittimità dell'abusivo ricorso ai contratti di lavoro a tempo
determinato nella scuola.
Questa sentenza contiene
però degli elementi che sono certamente importanti anche nel nostro
caso.
Particolarmente rilevante
è il punto 100 della sentenza stessa, che viene riportato di
seguito:
"Orbene, come la
Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di
contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di
soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già
provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è
giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a),
dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o
dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in
contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro,
vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato
costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i
contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una
caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate
occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e
37 nonché giurisprudenza ivi citata).".
Questa conclusione, che coincide con le considerazioni che avevamo anticipato al momento della creazione del nostro blog (verificatelo nei post più vecchi e nella diffida), ha
portato la Corte di Giustizia a ritenere applicabile l'obbligo di
conversione dei contratti – da tempo determinato a tempo
indeterminato – anche nella P.A., ove si verifichino le violazioni
del diritto comunitario di cui al richiamato punto 100.
E' dunque
chiaro che questi principi trovano applicazione per il caso che ci
riguarda.
BASTA PROROGHE. BASTA PRECARIATO. BASTA TIMORE.
DOBBIAMO ESSERE CONSIDERATI E CONSIDERARCI - NOI PER PRIMI - DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SIN DALLA DATA DEL PRIMO CONTRATTO
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